Tutti i membri della Fondazione Centro Studi Alberti non percepiscono compenso in relazione alla loro carica anche i titolari di incarichi dirigenziali.
Le cariche hanno una durata di 4 anni.
CONSIGLIO GENERALE
Comune di Mantova – Ente Fondatore
Provincia di Mantova – Ente Fondatore
Prof. Arturo Calzona– Presidente – Socio Fondatore
Ing. Prof. Livio Giulio Volpi Ghirardini – Socio Fondatore
Prof.ssa Maria Vittoria Grassi – Socio Fondatore
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Arch. Federico Fedel – Presidente
Rapp. Comune di Mantova
Prof. Arturo Calzona – Vice Presidente
Dott. Stefano l’Occaso – Rapp. Comune di Mantova
Dott. Graziano Mangoni – Rapp. Comune di Mantova
Dott.ssa Federica Pradella– Rapp. Comune di Mantova
Dott. Alessandro Colombo – Rapp. della Provincia di Mantova
COMITATO SCIENTIFICO
Prof. Marco Folin
Prof. Andrea Longhi
Prof. Giorgio Milanesi
Prof. Luigi Carlo Schiavi
Prof. Carlo Togliani
Prof. Guglielmo Villa
Prof. Alessandro Viscogliosi
REVISORI DEI CONTI
Dott. Ballasini Michele – Presidente
Dott. Mercanti Mauro – Effettivo
Dott.ssa Tambalo Maria Grazia – Effettivo
Dott.ssa Mambrini Raffaella – Supplente
Dott. Ruberti Stefano – Supplente
Estratti dallo
STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
CENTRO STUDI LEON BATTISTA ALBERTI
Art. 14. Consiglio Generale
Il Consiglio Generale è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell’Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.
Hanno facoltà di entrare e farne parte i rappresentanti degli Enti fondatori e le persone fisiche di cui all’art.12, nonché un rappresentante di tutti i soggetti previsti all’art. 9 e un rappresentante dei soggetti di cui all’art. 10.
La veste di membro del Consiglio Generale non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio Generale ha il compito di:
– nominare, secondo il regolamento interno da adottarsi, i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, fermo restando quanto è previsto dal successivo art. 16;
– stabilire i criteri e i requisiti perché i soggetti di cui all’art. 12 possano divenire “Fondatori” e procedere alla relativa nomina;
– determinare i contributi necessari all’equilibrio finanziario;
– stabilire l’ammontare delle quote annue dei “Fondatori” da accantonare o da destinarsi alla manutenzione e/o alla alienazione dei beni immobili;
– nominare il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, essi diverranno così anche Presidente e Vice Presidente della Fondazione; entrambi saranno scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione;
– nominare i componenti e il Presidente del Comitato Scientifico
– approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti;
– deliberare lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei suoi componenti.
Art. 15. Convocazione e quorum
Le riunioni del Consiglio Generale sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione.
Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta all’anno nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente del Consiglio Generale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da recapitarsi presso la sede di ciascun Ente, almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.
Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, il rappresentante di ciascun ente può delegare, mediante procura generale o speciale, altra persona del medesimo Ente.
Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Salvo quanto stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle adunanze del Consiglio Generale è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.
Art. 16. Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di nove membri due dei quali eletti dall’Assemblea degli “Aderenti” e “Sostenitori”.
Gli Enti Fondatori, potranno eleggere, designare un proprio membro in rappresentanza dell’Ente.
Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, salvo revoca da parte dell’Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato e, comunque, fino alla nomina dei loro successori. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio Generale deve provvedere alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.
Il Presidente del Comitato Scientifico, o un suo delegato, fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione.
I componenti del Consiglio di Amministrazione non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare provvede a:
– predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
– deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e alla alienazione di beni immobili;
– nominare i membri del Consiglio di Direzione Scientifica su indicazione del Presidente del Comitato Scientifico;
– nominare, qualora lo ritenga opportuno e su indicazione del Consiglio di Direzione, il Direttore e determinarne il compenso;
– determinare l’ammontare delle quote dei Fondatori da mettere a disposizione del fondo di gestione della Fondazione;
– nominare “Aderenti” e “Sostenitori”;
– proporre eventuali modifiche statutarie;
– svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.
Art. 17. Convocazione e quorum
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questo sia fissato lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all’anno ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e redatto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni.
Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o anche più componenti del Comitato Scientifico.
Art. 19. Comitato Scientifico
Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Generale.
Il Comitato Scientifico, composto da un numero di membri non inferiore a dieci è formato da studiosi italiani e stranieri particolarmente qualificati e di riconosciuto prestigio nel campo della cultura rinascimentale, ed è nominato dal Consiglio Generale su indicazione del Presidente del Comitato Scientifico.
Il Comitato scientifico dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca da parte del Consiglio Generale.
Del Comitato Scientifico fanno parte di diritto il Presidente della Fondazione e il Direttore, il quale ha anche il compito di redigere il verbale della seduta.
Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del suo Presidente per discutere, suggerire e fornire al Consiglio di Direzione indicazioni, progetti sulle attività annuali e pluriennali della Fondazione.
Qualora si verifichi la necessità, alcuni membri del Comitato Scientifico possono essere cooptati nel Consiglio di Direzione per l’organizzazione di singole manifestazioni.
I componenti del Comitato Scientifico non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, per la collaborazione alla organizzazione delle attività, e anche per la partecipazione alle riunioni.
Art. 21. Collegio dei Revisori dei Conti
II Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Generale, al quale spetta anche la designazione del Presidente del Collegio, scelto tra persone iscritte nell’albo dei revisori Contabili.
Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Il Collegio resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati non più di due volte.
I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.