È costituita una Fondazione culturale denominata “Centro Studi Leon Battista Alberti”, con sede provvisoria in Mantova presso la Loggia di Giulio Romano in via Pescheria 19.
Essa risponde ai principi ed allo schema della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito della Regione Lombardia.
Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
La Fondazione si propone i seguenti scopi:
a) gestire direttamente patrimoni ed istituzioni culturali, eventualmente affidati alla Fondazione dai proprietari;
b) elaborare ed attivare iniziative di alta qualificazione culturale nel settore del Rinascimento italiano;
c) incentivare, promuovere e realizzare ricerche, studi e documentazioni inerenti lo studio e la diffusione dell’opera di Leon Battista Alberti e del Rinascimento italiano, e svolgere in via accessoria e strumentale attività editoriale concernente la materia trattata;
d) curare la formazione e il potenziamento del patrimonio bibliografico e documentario funzionale alle ricerche programmate e finalizzato alla costituzione di archivi di dati e materiali per insiemi omogenei ed integrabili nelle diverse aree disciplinari e tra loro, utilizzando le risorse della tecnologia informatica;
e) provvedere alla dotazione ed alla manutenzione di impianti, arredi e strumentazione della propria sede;
f) promuovere studi ed iniziative per la conservazione delle fabbriche albertiane e del Rinascimento mantovano;
g) ricevere ed assegnare borse di studio per i frequentatori, sia italiani che stranieri, dei seminari e dei corsi organizzati dalla Fondazione;
h) promuovere e sviluppare scambi culturali con enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi culturali regionali, nazionali ed internazionali, favorendo l’interazione tra le varie discipline, quale momento di raccordo ed approfondimento tra i diversi settori del mondo della cultura.
La Fondazione può inoltre promuovere ogni altra iniziativa che sia ritenuta utile all’incremento degli studi su Leon Battista Alberti e sul Rinascimento italiano.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni dl cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) stipulare convenzioni o contratti per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente od indirettamente, alla promozione degli scopi della Fondazione la quale potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione con riferimento al settore dell’editoria.
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
– dal fondo di dotazione conferito dai fondatori all’atto della costituzione, nonché dai conferimenti in titoli, denaro e beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
– dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
– dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
– dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
– da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.
l fondo di gestione della Fondazione è costituito:
– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
– da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
– dalla quota concordata messa a disposizione ogni anno dal Comune di Mantova e dalla Amministrazione Provinciale di Mantova e dagli altri eventuali Enti che diverranno successivamente Fondatori;
– dai contributi degli “Aderenti” e dei “Sostenitori”.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
L’attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi poliennali.
L’esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascuno anno.
Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro i termini di legge il conto consuntivo. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi al Consiglio Generale, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
La Fondazione ha l’obbligo di conseguire il pareggio di bilancio. In caso di perdite il Consiglio Generale richiederà ai soli Enti Fondatori di provvedere entro i successivi sei mesi alla reintegrazione proporzionale delle suddette perdite.
Il Presidente della Fondazione, nell’ambito delle proprie competenze, può contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, debbono essere ratificati dal Consiglio di .Amministrazione.
Gli eventuali avanzi di gestione annuali dovranno essere impiegati per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Sono membri della Fondazione:
– Fondatori
– Aderenti
– Sostenitori.
Possono ottenere la qualifica di “Aderenti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
La qualifica di “Aderente” dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
Possono ottenere la qualifica di “Sostenitori” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione significativa di beni materiali od immateriali.
apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza per la fondazione di contare su una base associativa qualificata e più larga possibile, a quanto previsto dai successivi articoli 16 e 22.
Gli “Aderenti” ed i “Sostenitori” possono con modalità opportunamente disciplinate, accedere ai locali e alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, nonché partecipare alle iniziative dell’Ente.
Sono Fondatori coloro che hanno proceduto alla costituzione della Fondazione.
Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Generale, gli enti pubblici o privati, le persone fisiche e giuridiche, che contribuiscano al Fondo di Dotazione e al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio Generale.
Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio Generale
– i1 Consiglio di Amministrazione
– il Presidente
– il Comitato Scientifico
– il Consiglio di Direzione scientifica e il Direttore
– il Collegio dei Revisori dei Conti
– l’Assemblea di Partecipazione
– l’Organo di Sorveglianza.
Il Consiglio Generale è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell’Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.
Hanno facoltà di entrare e farne parte i rappresentanti degli Enti fondatori e le persone fisiche di cui all’art.12, nonché un rappresentante di tutti i soggetti previsti all’art. 9 e un rappresentante dei soggetti di cui all’art. 10.
La veste di membro del Consiglio Generale non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio Generale ha il compito di:
– nominare, secondo il regolamento interno da adottarsi, i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, fermo restando quanto è previsto dal successivo art. 16;
– stabilire i criteri e i requisiti perché i soggetti di cui all’art. 12 possano divenire “Fondatori” e procedere alla relativa nomina;
– determinare i contributi necessari all’equilibrio finanziario;
– stabilire l’ammontare delle quote annue dei “Fondatori” da accantonare o da destinarsi alla manutenzione e/o alla alienazione dei beni immobili;
– nominare il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, essi diverranno così anche Presidente e Vice Presidente della Fondazione; entrambi saranno scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione;
– nominare i componenti e il Presidente del Comitato Scientifico:
– approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti;
– deliberare lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Generale sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione.
Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta all’anno nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente del Consiglio Generale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da recapitarsi presso la sede di ciascun Ente, almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.
Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, il rappresentante di ciascun ente può delegare, mediante procura generale o speciale, altra persona del medesimo Ente.
Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Salvo quanto stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle adunanze del Consiglio Generale è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di nove membri due dei quali eletti dall’Assemblea degli “Aderenti” e “Sostenitori”.
Gli Enti Fondatori, potranno eleggere, designare un proprio membro in rappresentanza dell’Ente.
Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, salvo revoca da parte dell’Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato e, comunque, fino alla nomina dei loro successori. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio Generale deve provvedere alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.
Il Presidente del Comitato Scientifico, o un suo delegato, fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione.
I componenti del Consiglio di Amministrazione non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare provvede a:
– predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
– deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e alla alienazione di beni immobili;
– nominare i membri del Consiglio di Direzione Scientifica su indicazione del Presidente del Comitato Scientifico;
– nominare, qualora lo ritenga opportuno e su indicazione del Consiglio di Direzione, il Direttore e determinarne il compenso;
– determinare l’ammontare delle quote dei Fondatori da mettere a disposizione del fondo di gestione della Fondazione;
– nominare “Aderenti” e “Sostenitori”;
– proporre eventuali modifiche statutarie;
– svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questo sia fissato lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all’anno ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e redatto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni.
Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o anche più componenti del Comitato Scientifico.
II Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente della Fondazione.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi; agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne svolge le funzioni.
Il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative definite dal Consiglio di Direzione Scientifica con la collaborazione del Comitato Scientifico.
In particolare, il Presidente:
– sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative definite dal Comitato Scientifico;
– provvede alla gestione amministrativa della Fondazione e all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
– cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private, centri di ricerca ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
– partecipa alle riunioni del Consiglio di Direzione e del Comitato Scientifico.
Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Generale.
Il Comitato Scientifico, composto da un numero di membri non inferiore a dieci è formato da studiosi italiani e stranieri particolarmente qualificati e di riconosciuto prestigio nel campo della cultura rinascimentale, ed è nominato dal Consiglio Generale su indicazione del Presidente del Comitato Scientifico.
Il Comitato scientifico dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca da parte del Consiglio Generale.
Del Comitato Scientifico fanno parte di diritto il Presidente della Fondazione e il Direttore, il quale ha anche il compito di redigere il verbale della seduta.
Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del suo Presidente per discutere, suggerire e fornire al Consiglio di Direzione indicazioni, progetti sulle attività annuali e pluriennali della Fondazione.
Qualora si verifichi la necessità, alcuni membri del Comitato Scientifico possono essere cooptati nel Consiglio di Direzione per l’organizzazione di singole manifestazioni.
I componenti del Comitato Scientifico non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, per la collaborazione alla organizzazione delle attività, e anche per la partecipazione alle riunioni.
Il Consiglio di Direzione Scientifica è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Presidente del Comitato Scientifico. L’incarico ha durata di quattro anni ed è rinnovabile.
Il Consiglio di Direzione Scientifica è formato dal Presidente del Comitato Scientifico che ne assume la Presidenza e da non più di quattro membri del Comitato scientifico, i quali, qualora lo ritengano opportuno, individuano e indicano al Consiglio di Amministrazione la persona cui può essere affidata la carica di Direttore.
Al Consiglio di Direzione partecipa anche il Presidente della Fondazione.
Il Consiglio di Direzione Scientifica è l’unico organo che sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione i programmi e le attività scientifiche della Fondazione. In particolare:
– stabilisce le linee culturali della Fondazione;
– stabilisce con la collaborazione dei membri del Comitato Scientifico le attività del Centro;
– provvede alla organizzazione e promozione delle singole iniziative predisponendo mezzi e strumenti necessari per la concreta attuazione con l’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Direzione scientifica si riunisce almeno quattro volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente del Comitato Scientifico o uno dei suoi membri lo ritengano opportuno.
I membri del Consiglio di Direzione scientifica non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese sostenute per la organizzazione delle attività della Fondazione.
Il Direttore in particolare:
– cura i rapporti con il Comitato Scientifico di cui fa parte;
– dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente della Fondazione e del Presidente del Comitato Scientifico.
II Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Generale, al quale spetta anche la designazione del Presidente del Collegio, scelto tra persone iscritte nell’albo dei revisori Contabili.
Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Il Collegio resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati non più di due volte.
I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea di Partecipazione è costituita dagli “Aderenti” e dai “Sostenitori” e si riunisce almeno una volta all’anno.
All’Assemblea di partecipazione spetta il compito di eleggere fino a due membri del Consiglio di Amministrazione, uno in rappresentanza degli “Aderenti” ed uno in rappresentanza dei “Sostenitori”.
L’Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio alle attività della Fondazione stessa.
L’Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.
In tal caso intervengono, oltre a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani ed esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.
Qualora sia necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Organizzatore dell’Assemblea, delegando allo stesso i poteri necessari, con proprio provvedimento.
L’Organo di Sorveglianza è nominato a tempo indeterminato, in accordo tra i Soci Fondatori, ed ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge, allo statuto e al pubblico interesse dell’attività’ della Fondazione.
A tale fine, copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale è trasmessa all’Organo di Sorveglianza a cura dei Presidente della Fondazione.
Nel caso in cui venga rilevata in qualche deliberazione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Generale la non rispondenza agli scopi della Fondazione, alla legge, allo statuto o al pubblico interesse, l’Organo di Sorveglianza potrà chiedere entro trenta giorni la riconvocazione e la ridiscussione della delibera.
Detto Organo potrà essere revocato senza dover corrispondere alcun indennizzo.
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra la Fondazione, i Sostenitori, gli Aderenti, i Fondatori, o tra i medesimi o i loro rappresentanti in relazione ad interessi, anche come singoli, connessi all’interpretazione e/o all’applicazione del presente statuto, saranno deferite alla decisione di tre arbitri, da nominarsi in conformità del “Regolamento” della Camera Arbitrale di Mantova, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri.
Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all’arbitrato rituale.
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio acquisito, nonché quello depositato presso la Fondazione “Centro Studi Leon Battista Alberti” o ad essa donato o affidato tramite appositi accordi o convenzioni, verrà devoluto o affidato alla Fondazione “Mantova, capitale europea dello spettacolo” o, in caso di impossibilità, all’ “Accademia Nazionale Virgiliana”, ad eccezione degli immobili che saranno donati al Comune di Mantova; tale donazione costituirà il “Fondo Centro Studi Leon Battista Alberti (FCSLBA)” e dovrà mantenere la sua identità nell’ambito della Biblioteca e dell’Archivio dell’Accademia Nazionale Virgiliana.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia di Fondazioni riconosciute.